STATUTO


STATUTO DEL CIRCOLO ARCI  “LIBERO SPAZIO STAY HUMAN”

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1
Il circolo ARCI “Libero Spazio Stay Human" costituito in Via dei peschi 45 (AP) il 27/03/2012 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista che non persegue finalità di lucro.
Art. 2
Il Circolo:
a)      promuove l’affermazione di una società multiculturale e multietnica; si oppone a qualsiasi forma di discriminazione fondata su basi etniche, sull’appartenenza di genere, sulle opzioni religiose o sull’orientamento sessuale delle persone;
b)      promuove la costituzione di una società fondata sulle pari opportunità e su forme di gestione che rendano possibili una gestione equa e solidale delle risorse naturali, economiche e scientifiche; si oppone ai rapporti economici e sociali fondati sullo sfruttamento e sull’ingiustizia;
c)      promuove ogni sforzo per ridurre le disuguaglianze sociali tra le classi; si oppone a qualsiasi forma di riduzione delle persone a mera variabile economica del mercato;
d)     promuove la difesa dei principi fondamentali della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza; si oppone a qualsivoglia tentativo di ridurre o limitare i diritti dei cittadini.
e)      promuove la tutela dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; si oppone a ogni provvedimento legislativo rivolto a salvaguardare interessi economici o di potere di singoli individui, di famiglie, di gruppi sociali, politici, religiosi;
f)       promuove la gestione pubblica e partecipata dei beni comuni; si oppone a ogni tentativo di privatizzare la proprietà e/o la gestione dei predetti beni.
Il Circolo realizza attività di promozione sociale quali: culturali, sportive, turistiche, ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà prevedere anche l’apertura del servizio di somministrazione solo ai soci arci di prodotti alimentari, bevande – anche alcoliche. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.
Il Circolo esercita infine ogni altra attività non specificata nei precedenti articoli che possa comunque essere utile per il perseguimento delle sue finalità; tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, l’attività giornalistica ed editoriale, curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi forma (cartacea, cine-fotografica, sonora e multimediale) dei risultati dell’attività del Circolo.
I SOCI
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale (oppure: il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci).
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I soci hanno diritto a frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo, riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo, discutere ed approvare i rendiconti e ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7
Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del circolo e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
- espulsione o radiazione
Art. 9
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione,  espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci; oppure al Collegio dei Garanti.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO
Art. 11
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva
Art. 12
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Art. 13
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali del Circolo.
Art. 14
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Partecipano all'assemblea generale dei soci ed hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio.
Art. 16
L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17
L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.
Art. 19
L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
 Art. 20
L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi,  votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
 GLI ORGANISMI DIRIGENTI
art. 21
Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 22
Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
Art. 23
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vice-presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
Art. 24
Compiti del Consiglio direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 25
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Art. 26
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.
Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 27
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual  volta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 28
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonchè di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo.
Relaziona al Consiglio direttivo e all'assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.
Art. 29
I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.
Art. 30
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei garanti, sono incompatibili fra di loro.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art. 31
La decisione motivata di sciogliere il Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art.
11 comma 4 quinquies lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Nessun commento:

Posta un commento